SUPERMINIMO ASSORBIBILE O FISSO

Paolo Grimaldi
(Consulente S.I.A.S.O
Consulente del Lavoro – Bari)

I rinnovi contrattuali di recente applicazione, non ultimo quello degli Studi Professionali, hanno creato come spesso accade, della confusione sulla “regola di assorbibilità” pattuite nella concessione dei superminimi concessi dal datore di lavoro.

Cos’è il Superminimo e come viene applicato?

Il Superminimo è una somma che viene concordata fra le parti contraenti, azienda/lavoratore, o all’atto dell’assunzione quindi alla sottoscrizione del contratto di lavoro o in un periodo successivo, ed è aggiuntiva alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di categoria. Generalmente è caratterizzato, salvo che non venga espressamente previsto sempre con atto formale, dal criterio dell’assorbibilità in conto futuri aumenti contrattuali e o aziendali o passaggi di livello. In termini pratici, per comprendere meglio il termine di assorbibilità, l’importo economico riconosciuto a titolo di superminimo si riduce del medesimo importo dell’aumento previsto dalle parti sindacali, lasciando la paga invariata rispetto alla decorrenza delle nuove
retribuzioni.

Il superminimo quindi è una voce della retribuzione di fatto aggiuntiva rispetto ai minimi tabellari previsti dai CCNL di categoria. Come già precisato, deve essere formalizzato con atto scritto il ricorso alla concessione del riconoscimento del superminimo, sottoscritta dal lavoratore per accettazione nonché per ricevuta, dove deve essere indicato l’importo economico, eventualmente definire le caratteristiche dello stesso come le motivazioni che hanno portato al riconoscimento di tale erogazione e il regime di assorbibilità o meno dello stesso a fronte di rinnovi contrattuali o passaggio di livello.

La giurisprudenza, afferma che il superminimo indipendentemente dai motivi per cui viene riconosciuto è normalmente assorbibile rispetto ai vari aumenti, conseguentemente l’importo riconosciuto a tale titolo si riduce fino a concorrenza della somma corrispondente all’aumento e la retribuzione di fatto rimane invariata.

Se invece, all’atto della sottoscrizione del riconoscimento del superminimo, viene espressamente
specificato “la non assorbibilità del superminimo” tale emolumento rimane insensibile rispetto a qualsiasi vicenda che possa incidere sul rapporto individuale di lavoro.

È opportuno precisare che l’importo erogato a titolo di superminimo fisso e/o assorbibile diventa parte integrante della retribuzione lorda e quindi come tale si ripercuote su tutti gli istituti contrattuali come ferie, straordinario, mensilità aggiuntive e non ultimo il T.F.R.

Ad ogni modo pur dichiarando per iscritto la non assorbibilità del superminimo, la giurisprudenza èintervenuta con ulteriori casistiche, per le quali in principio di assorbibilità non trova applicazione:

  • Quando il datore di lavoro ha proceduto a non assorbire un superminimo assorbibile gestendolo come un elemento non assorbibile;
  • Quando il superminimo viene riconosciuto per meriti o professionalità del lavoratore, o sia legato ad una maggiore onerosità delle mansioni svolte;
  • Quando la contrattazione collettiva stabilisce espressamente che l’aumento retributivo non possa essere assorbito dal superminimo individuale concesso.

Rinnovo del CCNL Studi Professionali Confprofessioni

Novità e cambiamenti?

In sede di rinnovo del CCNL Studi Professionali Confprofessioni, riporto esattamente il testo inerente le Regole di Assorbimento rispetto ai superminimi individuali concessi ai lavoratori:

possono essere assorbiti fino al loro controvalore solo gli importi già riconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali. In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di lavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Alla luce di quanto dettato dal testo del CCNL in questione si deduce che viene espressamente esclusa l’assorbimento dei superminimi individuali rispetto:

  • A scatti di anzianità;
  • Aumenti di merito che vengono concessi, con riferimento a quegli emolumenti corrisposti a fronte di particolari attitudini o redimenti del lavoratore.

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