Decreto ASO 9 marzo 2022 – DPCM in Gazzetta Ufficiale

Novità importanti sul profilo professionale e la formazione ASO

Decreto aso

Decreto ASO 9 Marzo 2022: È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM, frutto dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che modifica e sostituisce il precedente concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO).

Nel presente DPCM viene definito che l’Assistente di Studio Odontoiatrico è l’operatore in possesso dell’attestato conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione o in possesso dei requisiti di equipollenza.

Egli deve operare in regime di dipendenza e le sue mansioni afferiscono le seguenti aree:

  • tecnico clinico;
  • ambientale e strumentale;
  • relazionale;
  • segretariale e amministrativo.

La formazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo autorizzano gli Enti di formazione accreditati per la loro realizzazione.

Quale titolo occorre per accedere al corso di qualifica ASO?

Il requisito di accesso al corso di formazione è costituito dall’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’articolo 6, “Requisiti di accesso al corso”, chiarisce finalmente quale deve essere il prerequisito formativo per iscriversi al corso di formazione per ASO:

Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

DATA DI NASCITA OBBLIGO DI FORMAZIONE
Per i nati fino al 31 dicembre 1951 Licenza di quinta elementare o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14 anni
Per i nati dal 1º gennaio 1952 al 31 dicembre 1984 Licenza di scuola media inferiore o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 15 anni
Per i nati dal 1º gennaio 1985 al 31 dicembre 1992 Ammissione al 2º anno di scuola media superiore o frequenza di 9 anni di studio al compimento dei 15 anni
Per i nati dal 1º gennaio 1993 Ammissione al 3º anno di scuola secondaria di secondo grado o frequenza di 10 anni di studio al compimento dei 18 anni

Quando fare l’aggiornamento ASO?

Per tutti gli ASO formati o equipollenti rimane l’obbligo di aggiornamento annuale di almeno dieci ore.
L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo.

Decreto ASO: novità sulla formazione

La frequenza al corso di formazione è obbligatoria e non potranno essere ammessi all’esame finale coloro i quali supereranno, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive.

La formazione si compone di 700 ore, ripartite in 300 ore di teoria/ esercitazioni e 400 ore di tirocinio presso strutture odontoiatriche accreditate.

Il tirocinio potrà essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro, tuttavia è fatto importante che le ore dedicata alla formazione e quelle di lavoro debbano essere tracciate in maniera chiara e distinta.

È consentita la formazione a distanza FAD nella misura massima del 30% delle lezioni teoriche.

L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica. Esso è diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. Al superamento dell’esame consegue il rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione ASO valido su tutto il territorio nazionale.

Decreto ASO: chi è esente dal corso ASO?

Le più importanti novità del DPCM riguardano che è esente all’obbligo del corso ASO.

Saranno, infatti, esenti al conseguimento della qualifica professionale abilitante colore che:

  1. Alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 Febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, negli ultimi dieci anni (9 Febbraio 2008- 9 Febbraio 2018).
  2. Alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 Febbraio 2018 hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona, ma abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico tra il 9 Febbraio 2008 e il 9 Febbraio 2018. Tali requisiti devono essere documentati documentanti mediante l’esibizione di contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza del lavoratore, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV.
    Qualora dai documenti non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, sarà necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

In tali casi il datore di lavoro sarà obbligato ad acquisire e verificare dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno dei Studi odontoiatrici o di strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci dal DPCM del 9 Febbraio 2018, ma che non possono comprovarlo tramite la documentazione sopra esposta, dovranno accedere ad un percorso formativo (tramite esibizione dei propri contratti di lavoro) della durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche con esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica abilitante, entro e non oltre il 21 Aprile 2023.

Attendiamo ora di sapere dell’Accordo tra lo Stato-Stato Regioni per scoprire come verrà recepito da quest’ultime il DPCM e le eventuali modifiche che verranno apportate e di cui vi daremo notizia non appena disponibili.

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